CAPO XI Disposizioni finali
Articolo 95. Rapporto con la direttiva 2002/58/CE
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Il presente regolamento non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nell'Unione, per quanto riguarda le materie per le quali sono soggette a obblighi specifici aventi lo stesso obiettivo fissati dalla direttiva 2002/58/CE.
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Articolo 96. Rapporto con accordi precedentemente conclusi