CAPO VI Autorità di controllo indipendenti
Articolo 59. Relazioni di attività
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Ogni autorità di controllo elabora una relazione annuale sulla propria attività, in cui può figurare un elenco delle tipologie di violazioni notificate e di misure adottate a norma dell'articolo 58, paragrafo 2. Tali relazioni sono trasmesse al parlamento nazionale, al governo e alle altre autorità designate dal diritto dello Stato membro. Esse sono messe a disposizione del pubblico, della Commissione e del comitato.
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Articolo 60. Cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate