CAPO VII Cooperazione e coerenza
Articolo 75. Segreteria
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1. Il comitato dispone di una segreteria messa a disposizione dal garante europeo della protezione dei dati.
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2. La segreteria svolge i propri compiti seguendo esclusivamente le istruzioni del presidente del comitato.
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3. Il personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell'assolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento è soggetto a linee gerarchiche separate rispetto al personale coinvolto nello svolgimento dei compiti attribuiti al garante europeo della protezione dei dati.
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4. Se del caso, il comitato e il garante europeo della protezione dei dati stabiliscono e pubblicano un protocollo d'intesa che attua il presente articolo, stabilisce i termini della loro cooperazione e si applica al personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell'assolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento.
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5. La segreteria presta assistenza in materia di analisi, amministrativa e logistica al comitato.
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6. La segreteria è incaricata in particolare:
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a) della gestione ordinaria del comitato;
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b) della comunicazione tra i membri del comitato, il suo presidente e la Commissione;
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c) della comunicazione con le altre istituzioni e il pubblico;
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d) dell'uso di mezzi elettronici per la comunicazione interna ed esterna;
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e) della traduzione delle informazioni rilevanti;
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f) della preparazione delle riunioni del comitato e del relativo seguito;
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g) della preparazione, redazione e pubblicazione dei pareri, delle decisioni sulla composizione delle controversie tra le autorità di controllo e di altri testi adottati dal comitato.
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Articolo 76. Riservatezza
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