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CAPO VII Cooperazione e coerenza

Articolo 75. Segreteria

  • 1.   Il comitato dispone di una segreteria messa a disposizione dal garante europeo della protezione dei dati.

  • 2.   La segreteria svolge i propri compiti seguendo esclusivamente le istruzioni del presidente del comitato.

  • 3.   Il personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell'assolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento è soggetto a linee gerarchiche separate rispetto al personale coinvolto nello svolgimento dei compiti attribuiti al garante europeo della protezione dei dati.

  • 4.   Se del caso, il comitato e il garante europeo della protezione dei dati stabiliscono e pubblicano un protocollo d'intesa che attua il presente articolo, stabilisce i termini della loro cooperazione e si applica al personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell'assolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento.

  • 5.   La segreteria presta assistenza in materia di analisi, amministrativa e logistica al comitato.

  • 6.   La segreteria è incaricata in particolare:

  • a)    della gestione ordinaria del comitato;

  • b)    della comunicazione tra i membri del comitato, il suo presidente e la Commissione;

  • c)    della comunicazione con le altre istituzioni e il pubblico;

  • d)    dell'uso di mezzi elettronici per la comunicazione interna ed esterna;

  • e)    della traduzione delle informazioni rilevanti;

  • f)    della preparazione delle riunioni del comitato e del relativo seguito;

  • g)    della preparazione, redazione e pubblicazione dei pareri, delle decisioni sulla composizione delle controversie tra le autorità di controllo e di altri testi adottati dal comitato.

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