CAPO VI Autorità di controllo indipendenti
Articolo 53. Condizioni generali per i membri dell'autorità di controllo
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1. Gli Stati membri dispongono che ciascun membro delle rispettive autorità di controllo sia nominato attraverso una procedura trasparente:
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— dal rispettivo parlamento;
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— dal rispettivo governo;
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— dal rispettivo capo di Stato; oppure
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— da un organismo indipendente incaricato della nomina a norma del diritto dello Stato membro.
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2. Ogni membro possiede le qualifiche, l'esperienza e le competenze, in particolare nel settore della protezione dei dati personali, richieste per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.
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3. Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni volontarie o di provvedimento d'ufficio, a norma del diritto dello Stato membro interessato.
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4. Un membro è rimosso solo in casi di colpa grave o se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.
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Articolo 54. Norme sull'istituzione dell'autorità di controllo
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