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CAPO VI Autorità di controllo indipendenti

Articolo 53. Condizioni generali per i membri dell'autorità di controllo

  • 1.   Gli Stati membri dispongono che ciascun membro delle rispettive autorità di controllo sia nominato attraverso una procedura trasparente:

  • —    dal rispettivo parlamento;

  • —    dal rispettivo governo;

  • —    dal rispettivo capo di Stato; oppure

  • —    da un organismo indipendente incaricato della nomina a norma del diritto dello Stato membro.

  • 2.   Ogni membro possiede le qualifiche, l'esperienza e le competenze, in particolare nel settore della protezione dei dati personali, richieste per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.

  • 3.   Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni volontarie o di provvedimento d'ufficio, a norma del diritto dello Stato membro interessato.

  • 4.   Un membro è rimosso solo in casi di colpa grave o se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.

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