CAPO IX Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento
Articolo 87. Trattamento del numero di identificazione nazionale
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Gli Stati membri possono precisare ulteriormente le condizioni specifiche per il trattamento di un numero di identificazione nazionale o di qualsiasi altro mezzo d'identificazione d'uso generale. In tal caso, il numero di identificazione nazionale o qualsiasi altro mezzo d'identificazione d'uso generale sono utilizzati soltanto in presenza di garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato conformemente al presente regolamento.
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Articolo 88. Trattamento dei dati nell'ambito dei rapporti di lavoro