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CAPO III Diritti dell'interessato

Articolo 23. Limitazioni

  • 1.   Il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all'articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:

  • a)    la sicurezza nazionale;

  • b)    la difesa;

  • c)    la sicurezza pubblica;

  • d)    la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;

  • e)    altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;

  • f)    la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;

  • g)    le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;

  • h)    una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g);

  • i)    la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui;

  • j)    l'esecuzione delle azioni civili.

  • 2.   In particolare qualsiasi misura legislativa di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche riguardanti almeno, se del caso:

  • a)    le finalità del trattamento o le categorie di trattamento;

  • b)    le categorie di dati personali;

  • c)    la portata delle limitazioni introdotte;

  • d)    le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti;

  • e)    l'indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari;

  • f)    i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento;

  • g)    i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e

  • h)    il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa.

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