CAPO IX Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento
Articolo 86. Trattamento e accesso del pubblico ai documenti ufficiali
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I dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un'autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico possono essere comunicati da tale autorità o organismo conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico sono soggetti, al fine di conciliare l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento.
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Articolo 87. Trattamento del numero di identificazione nazionale
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