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CAPO III Diritti dell'interessato

Articolo 22. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

  • 1.   L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

  • 2.   Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:

  • a)    sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;

  • b)    sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;

  • c)    si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

  • 3.   Nei casi di cui al paragrafo 2 , lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

  • 4.   Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.