CAPO V Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Articolo 48. Trasferimento o comunicazione non autorizzati dal diritto dell'Unione
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Le sentenze di un'autorità giurisdizionale e le decisioni di un'autorità amministrativa di un paese terzo che dispongono il trasferimento o la comunicazione di dati personali da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento possono essere riconosciute o assumere qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione o un suo Stato membro, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria, fatti salvi gli altri presupposti di trasferimento a norma del presente capo.
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Articolo 49. Deroghe in specifiche situazioni