CAPO VII Cooperazione e coerenza
Articolo 69. Indipendenza
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1. Nell'esecuzione dei suoi compiti o nell'esercizio dei suoi poteri ai sensi degli articoli 70 e 71, il comitato opera con indipendenza.
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2. Fatte salve le richieste della Commissione di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 70, paragrafo 2, nell'esecuzione dei suoi compiti o nell'esercizio dei suoi poteri il comitato non sollecita né accetta istruzioni da alcuno.
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Articolo 70. Compiti del comitato
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