CAPO VIII Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni
Articolo 77. Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo
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1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
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2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.
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Articolo 78. Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'autorità di controllo