GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

CAPO VIII Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni

Articolo 77. Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

  • 1.   Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

  • 2.   L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.

Suitable Recitals for article 77

X Close this recital