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CAPO VI Autorità di controllo indipendenti

Articolo 58. Poteri

  • 1.   Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri di indagine seguenti:

  • a)    ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e, ove applicabile, al rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, di fornirle ogni informazione di cui necessiti per l'esecuzione dei suoi compiti;

  • b)    condurre indagini sotto forma di attività di revisione sulla protezione dei dati;

  • c)    effettuare un riesame delle certificazioni rilasciate in conformità dell'articolo 42, paragrafo 7;

  • d)    notificare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento le presunte violazioni del presente regolamento;

  • e)    ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei suoi compiti; e

  • f)    ottenere accesso a tutti i locali del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati, in conformità con il diritto dell'Unione o il diritto processuale degli Stati membri.

  • 2.   Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri correttivi seguenti:

  • a)    rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni del presente regolamento;

  • b)    rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni del presente regolamento;

  • c)    ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell'interessato di esercitare i diritti loro derivanti dal presente regolamento;

  • d)    ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del presente regolamento, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine;

  • e)    ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all'interessato una violazione dei dati personali;

  • f)    imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento;

  • g)    ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento a norma degli articoli 16, 17 e 18 e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 19;

  • h)    revocare la certificazione o ingiungere all'organismo di certificazione di ritirare la certificazione rilasciata a norma degli articoli 42 e 43, oppure ingiungere all'organismo di certificazione di non rilasciare la certificazione se i requisiti per la certificazione non sono o non sono più soddisfatti;

  • i)    infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83, in aggiunta alle misure di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso; e

  • j)    ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale.

  • 3.   Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri autorizzativi e consultivi seguenti:

  • a)    fornire consulenza al titolare del trattamento, secondo la procedura di consultazione preventiva di cui all'articolo 36;

  • b)    rilasciare, di propria iniziativa o su richiesta, pareri destinati al parlamento nazionale, al governo dello Stato membro, oppure, conformemente al diritto degli Stati membri, ad altri organismi e istituzioni e al pubblico su questioni riguardanti la protezione dei dati personali;

  • c)    autorizzare il trattamento di cui all'articolo 36, paragrafo 5, se il diritto dello Stato membro richiede una siffatta autorizzazione preliminare;

  • d)    rilasciare un parere sui progetti di codici di condotta e approvarli, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5;

  • e)    accreditare gli organismi di certificazione a norma dell'articolo 43;

  • f)    rilasciare certificazioni e approvare i criteri di certificazione conformemente all'articolo 42, paragrafo 5;

  • g)    adottare le clausole tipo di protezione dei dati di cui all'articolo 28, paragrafo 8, e all'articolo 46, paragrafo 2, lettera d);

  • h)    autorizzare le clausole contrattuali di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera a);

  • i)    autorizzare gli accordi amministrativi di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera b);

  • j)    approvare le norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 47.

  • 4.   L'esercizio da parte di un'autorità di controllo dei poteri attribuitile dal presente articolo è soggetto a garanzie adeguate, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo, previste dal diritto dell'Unione e degli Stati membri conformemente alla Carta.

  • 5.   Ogni Stato membro dispone per legge che la sua autorità di controllo abbia il potere di intentare un'azione o di agire in sede giudiziale o, ove del caso, stragiudiziale in caso di violazione del presente regolamento per far rispettare le disposizioni dello stesso.

  • 6.   Ogni Stato membro può prevedere per legge che la sua autorità di controllo abbia ulteriori poteri rispetto a quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. L'esercizio di tali poteri non pregiudica l'operatività effettiva del capo VII.