CAPO VII Cooperazione e coerenza
Articolo 67. Scambio di informazioni
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La Commissione può adottare atti di esecuzione di portata generale per specificare le modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato, in particolare il modulo standard di cui all'articolo 64.
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Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.
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Articolo 68. Comitato europeo per la protezione dei dati
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